Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento (in precedenza «età di pensionamento») di 65 anni. L’età di riferimento di 64 anni attualmente valida per le donne sarà aumentata progressivamente di tre mesi per anno civile a partire dal 1° gennaio 2025.
Dal 2028 vigerà un’età di riferimento uniforme di 65 anni per le donne e per gli uomini.
A titolo di misura compensativa per l’aumento dell’età di riferimento dal
1° gennaio 2025, le donne nate tra il 1961 e il 1969 (generazione di transizione) avranno diritto a un supplemento di rendita, se inizieranno a riscuotere la rendita di vecchiaia all’età di riferimento o successivamente. In caso di riscossione anticipata della rendita, non avranno diritto a questo supplemento.
Nell’ambito della riscossione flessibile della rendita di vecchiaia, donne e uomini possono:
- anticipare la riscossione al più presto dal compimento dei 63 anni (per le donne nate tra il 1961 e il 1969, dai 62 anni); l’anticipazione può essere richiesta in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo, oppure
- rinviare la riscossione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni; il rinvio può essere revocato in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo.
È possibile anticipare o rinviare la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia o di una parte di essa. La parte di rendita da anticipare o rinviare può essere richiesta come importo in franchi o in punti percentuali interi e deve essere compresa tra il 20 per cento e l’80 per cento della rendita di vecchiaia cui si ha diritto.
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