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Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Le prestazioni transitorie sono tese a garantire la copertura del fabbisogno vitale delle persone che hanno perso il lavoro poco prima di raggiungere l’età di riferimento, fino al momento in cui possono riscuotere la rendita di vecchiaia.

Cosa sono i prestazioni transitorie?

Si tratta di prestazioni in funzione del bisogno, che vengono calcolate analogamente alle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o all’assicurazione invalidità (AI). I disoccupati che hanno esaurito il diritto all’indennità dell’assicurazione contro ladisoccupazione dopo i 60 anni e non riescono a conseguire un reddito sufficiente possono ricevere prestazioni transitorie fino al pensionamento. Queste prestazioni, finanziate dalla Confederazione e versate dai Cantoni, constano della prestazione transitoria annua, che viene versata mensilmente, e del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.

Quando si può avere diritto alle prestazioni transitorie?

Possono ricevere le prestazioni transitorie le persone che:

  • esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione nel mese in cui compiono i 60 anni di età o successivamente;
  • sono stati assicurati all’AVS svizzera per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e hanno conseguito un determinato reddito da attività lucrativa;
  • dispongono di una sostanza non superiore a 50 000 franchi (persone sole) o 100 000 franchi (coppie sposate), senza tener conto delle abitazioni ad uso proprio;
  • sono domiciliate e dimorano abitualmente in Svizzera o in uno Stato dell’UE o dell’AELS;
  • hanno spese riconosciute superiori ai redditi computabili (condizione economica).

Quando non si ha diritto alle prestazioni transitorie?

Non ricevono le prestazioni transitorie le persone che:

  • hanno diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI;
  • hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione prima del compimento
    dei 60 anni;
  • hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione prima del
    1° luglio 2021.

A quanto ammontano le prestazioni transitorie?

Le prestazioni transitorie constano della prestazione transitoria annua e del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità. Sono fissate in funzione del bisogno e versate fino a un importo massimo annuo di 45'225.- franchi per le persone sole e di 67'838 franchi per le coppie sposate (limite massimo delle prestazioni transitorie) a partire dal 1° gennaio 2023. Per le spese di malattia e d’invalidità sono rimborsati annualmente al massimo 5 000 franchi per le persone sole e 10 000 franchi per le coppie sposate, fino al raggiungimento dell’importo massimo delle prestazioni transitorie.

Come viene calcolata la prestazione transitoria annua?

La prestazione transitoria annua corrisponde alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili.Il nostro opuscolo 5.03 contiene una paoramica delle spese riconosciute e del redditi computabili. Le prestazioni transitorie sono soggette a limitazione e vengono concesse soltanto fino agli importi massimi (45'225 franchi per le persone sole e di 67'838 franchi per le coppie sposate a partire dal 1°gennaio 2023).

Dove va presentata la richiesta di prestazioni transitorie?

Si può esercitare il proprio diritto alle prestazioni transitorie con una richiesta all’organo esecutivo competente del luogo di domicilio, che di regola sono ubicati presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio (Eccezioni: BS, GE, ZH).

Modulo 318.688

Quando inizia e quando finisce il diritto alle prestazioni transitorie?

Il diritto alle prestazioni transitorie nasce in linea di principio dal mese in cui viene presentata la richiesta e sono adempiute le condizioni per il versamento. Il diritto si estingue alla fine del mese in cui il richiedente:

  • non adempie più una delle condizioni;
  • ha il diritto di riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia (62 anni per le donne e 63 per gli uomini), se dagli accertamenti dell’organo esecutivo competente risulta prevedibile che al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento avrà diritto alle prestazioni complementari; o
  • raggiunge l’età di riferimento.

Dal 2028 vigerà un’età di riferimento uniforme di 65 anni per le donne e per gli uomini.

A titolo di misura compensativa per l’aumento dell’età di riferimento dal

1° gennaio 2025, le donne nate tra il 1961 e il 1969 (generazione di transizione) avranno diritto a un supplemento di rendita, se inizieranno a riscuotere la rendita di vecchiaia all’età di riferimento o successivamente. In caso di riscossione anticipata della rendita, non avranno diritto a questo supplemento.

Nell’ambito della riscossione flessibile della rendita di vecchiaia, donne e uomini possono:

  • anticipare la riscossione al più presto dal compimento dei 63 anni (per le donne nate tra il 1961 e il 1969, dai 62 anni); l’anticipazione può essere richiesta in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo, oppure
  • rinviare la riscossione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni; il rinvio può essere revocato in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo.

È possibile anticipare o rinviare la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia o di una parte di essa. La parte di rendita da anticipare o rinviare può essere richiesta come importo in franchi o in punti percentuali interi e deve essere compresa tra il 20 % e l’80 % della rendita di vecchiaia cui si ha diritto.

Le donne della generazione di transizione possono continuare a riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia a partire dai 62 anni. Dal 1° gennaio 2025 beneficeranno di aliquote di riduzione più favorevoli.

Opuscoli / Moduli

Pubblicazioni

Dove posso avere informazioni sull'AVS?

Die Ausgleichskassen geben gerne Auskunft.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai competenti organi esecutivi, che di regola sono ubicati presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

 

Fanno eccezione i Cantoni seguenti:

 

Questo documento presenta solo una panoramica riassuntiva. Gli importi sono menzionati a titolo indicativo. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.