Il diritto alle prestazioni transitorie nasce in linea di principio dal mese in cui viene presentata la richiesta e sono adempiute le condizioni per il versamento. Il diritto si estingue alla fine del mese in cui il richiedente:
- non adempie più una delle condizioni;
- ha il diritto di riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia (62 anni per le donne e 63 per gli uomini), se dagli accertamenti dell’organo esecutivo competente risulta prevedibile che al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento avrà diritto alle prestazioni complementari; o
- raggiunge l’età di riferimento.
Dal 2028 vigerà un’età di riferimento uniforme di 65 anni per le donne e per gli uomini.
A titolo di misura compensativa per l’aumento dell’età di riferimento dal
1° gennaio 2025, le donne nate tra il 1961 e il 1969 (generazione di transizione) avranno diritto a un supplemento di rendita, se inizieranno a riscuotere la rendita di vecchiaia all’età di riferimento o successivamente. In caso di riscossione anticipata della rendita, non avranno diritto a questo supplemento.
Nell’ambito della riscossione flessibile della rendita di vecchiaia, donne e uomini possono:
- anticipare la riscossione al più presto dal compimento dei 63 anni (per le donne nate tra il 1961 e il 1969, dai 62 anni); l’anticipazione può essere richiesta in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo, oppure
- rinviare la riscossione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni; il rinvio può essere revocato in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo.
È possibile anticipare o rinviare la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia o di una parte di essa. La parte di rendita da anticipare o rinviare può essere richiesta come importo in franchi o in punti percentuali interi e deve essere compresa tra il 20 % e l’80 % della rendita di vecchiaia cui si ha diritto.
Le donne della generazione di transizione possono continuare a riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia a partire dai 62 anni. Dal 1° gennaio 2025 beneficeranno di aliquote di riduzione più favorevoli.