Se durante il periodo di diritto all’indennità per l'altro genitore il datore di lavoro continua a versare un salario, la cassa di compensazione versa l’indennità al datore di lavoro.
In caso di disaccordo con il datore di lavoro o in situazioni particolari il salariato può chiedere che la cassa di compensazione gli versi direttamente l’indennità. Sono considerate situazioni particolari, per esempio, l’insolvenza del datore di lavoro o ritardi nel pagamento del salario oppure l’esigenza che questi non venga a conoscenza di fatti concernenti un’altra attività lucrativa (ammontare del salario, attività indipendente ecc.).
Il/La lavoratore/trice può esigere che l’indennità venga versata ai suoi familiari aventi diritto a prestazioni di mantenimento o di assistenza. L’indennità è versata posticipatamente dopo che il padre o la moglie della madre ha preso l’ultimo giorno di congedo.
L’indennità per l'altro genitore può anche essere esportata, sese il/la
lavoratore /trice trasferisce il suo domicilio all’estero dopo la nascita del figlio. In tal caso la competenza passa alla Cassa svizzera di compensazione.