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Indennità per l'altro genitore (per il padre o la moglie della madre)

Chi ha diritto all'indennità?

Ha diritto all’indennità per l’altro genitore chi al momento della nascita del 
figlio:

  • è salariato o
  • è indipendente o
  • collabora nell’azienda della moglie, della famiglia o della concubina percependo un salario in contanti o
  • è disoccupato e riceve già un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione o
  • è incapace al lavoro in seguito a malattia, infortunio o invalidità e per questo motivo riceve un’indennità giornaliera di un’assicurazione sociale o di un’assicurazione privata, se questa indennità è calcolata sulla base di un precedente salario o
  • dispone di un contratto di lavoro ancora valido, pur avendo esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o a indennità giornaliere o
  • non riceve l’indennità di disoccupazione, in quanto presta servizio, ma adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Quali sono le condizioni di diritto?

Per avere diritto all’indennità per l'altro genitore occorre:

  • essere il padre legale al momento della nascita del figlio o diventarlo nei sei mesi seguenti o
  • essere la moglie della madre considerata come l’altro genitore i sensi 
    dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC) al momento della 
    nascita del figlio e
  • essere stato/a assicurato/a obbligatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio. In caso di nascita prematura questo periodo si riduce a: - 6 mesi in caso di parto prima del 7° mese di gravidanza;
    - 7 mesi in caso di parto prima del 8° mese di gravidanza;
    - 8 mesi in caso di parto prima del 9° mese di gravidanza;
  • aver esercitato un’attività lucrativa o aver ricevuto IPG per almeno cinque mesi durante questo periodo.

Sono riconosciuti anche i periodi d’assicurazione e di esercizio di un’attività 
lucrativa compiuti nel Regno Unito oppure in Stati dell’UE o dell’AELS.

Quando inizia e quando si estingue il diritto all’indennità per l'altro genitore?

Il diritto all’indennità per l’altro genitore inizia il giorno della nascita del figlio e si estingue quando il padre o la moglie della madre ha riscosso tutte le 14 indennità giornaliere, ma al più tardi alla scadenza del termine quadro di sei mesi a contare dalla nascita.


In caso di decesso del padre o della moglie della madre, il diritto all’indennità viene prolungato per la madre superstite, se le condizioni di diritto sono adempiute.

A quanto ammonta l’indennità per l'altro genitore?

L’indennità per l'altro genitore è versata sotto forma d’indennità giornaliera e ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di 220 franchi al giorno.

L’indennità giornaliera massima è versata ai salariati che conseguono un reddito mensile di almeno 8 250 franchi (8 250 franchi x 0,8 ÷ 30 giorni = 220 franchi al giorno) e agli indipendenti che conseguono un reddito annuo soggetto all’AVS di almeno 99 000 franchi (99 000 franchi x 0,8 ÷ 360 giorni = 220 franchi al giorno).

E quando esiste un concorso di prestazioni con altre assicurazioni sociali?

Se, in virtù della legislazione in materia di assicurazioni sociali, al momento della nascita del figlio il padre o la moglie della madre ha diritto a un’indennità giornaliera

  • dell’assicurazione contro la disoccupazione,
  • dell’assicurazione invalidità,
  • dell’assicurazione contro gli infortuni,
  • dell’assicurazione malattie o
  • dell’assicurazione militare,

l’indennità per l'altro genitore è prioritaria e ammonta almeno all’indennità versata fino a quel momento. Questa garanzia dei diritti acquisiti non vale per le indennità giornaliere in caso di malattia di un’assicurazione d’indennità giornaliera in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA.

Come si può far valere il diritto all’indennità per l'altro genitore?

Il diritto all’indennità per l'altro genitore può essere fatto valere presso la cassa di compensazione competente dalle seguenti persone:

  • dal padre o dalla moglie della madre
    - tramite il datore di lavoro, nel caso dei salariati o
    - direttamente presso la cassa di compensazione, nel caso dei lavoratori indipendenti, dei disoccupati e delle persone incapacial lavoro;
  • dal datore di lavoro
    - se il padre o la moglie della madre non esercita il suo diritto attraverso il datore di lavoro (v. sopra) e quest’ultimo continua a versargli un salario durante il periodo di versamento dell’indennità;
  • dai familiari (moglie e figli propri),
    - se il padre o la moglie della madre non adempie i suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.

Peri padri o le mgoli della madres che al momento della nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente, sono disoccupati o incapaci al lavoro, il datore di lavoro attuale, rispettivamente l’ultimo, è tenuto ad attestare:

  • la durata del rapporto di lavoro;
  • il salario determinante per il calcolo dell’indennità per l'altro genitore;
  • il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità e
  • il numero di giorni di congedo presi.

Sull’indennità per l'altro genitore devono essere pagati i contributi AVS/AI e IPG?

Sì.

L’indennità per l'altro genitore, versata direttamente in sostituzione del salario, è considerata anch’essa quale reddito ed è quindi soggetta ai contributi AVS/AI/IPG. Ai salariati è inoltre dedotto anche il contributo all’assicurazione contro la disoccupazione. L’indennità per l'altro genitore à versata direttamente agli assicurati è registrata come il resto del reddito nel conto individuale dell’AVS che le casse di compensazione tengono per ogni persona assicurata. In questo modo può essere presa in considerazione per il calcolo di future rendite. Ulteriori informazioni in merito all’obbligo di contribuzione sono fornite dalle casse di compensazione.

Come viene versata l'indennità?

Se durante il periodo di diritto all’indennità per l'altro genitore il datore di lavoro continua a versare un salario, la cassa di compensazione versa l’indennità al datore di lavoro.

In caso di disaccordo con il datore di lavoro o in situazioni particolari il salariato può chiedere che la cassa di compensazione gli versi direttamente l’indennità. Sono considerate situazioni particolari, per esempio, l’insolvenza del datore di lavoro o ritardi nel pagamento del salario oppure l’esigenza che questi non venga a conoscenza di fatti concernenti un’altra attività lucrativa (ammontare del salario, attività indipendente ecc.).

Il/La lavoratore/trice può esigere che l’indennità venga versata ai suoi familiari aventi diritto a prestazioni di mantenimento o di assistenza. L’indennità è versata posticipatamente dopo che il padre o la moglie della madre ha preso l’ultimo giorno di congedo.

L’indennità per l'altro genitore può anche essere esportata, sese il/la 
lavoratore /trice trasferisce il suo domicilio all’estero dopo la nascita del figlio. In tal caso la competenza passa alla Cassa svizzera di compensazione.

Durante il congedo per l'altro genitore si resta assicurati contro gli infortuni?

Sì.

I salariati che ricevono un’indennità per l'altro genitore restano affiliati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni anche durante il congedo. In questo lasso di tempo sono per principio esentati dal pagamento dei premi.

Se durante il periodo del congedo viene versato un salario superiore all’indennità, il datore di lavoro deve pagare il premio all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sulla differenza (fino al guadagno massimo assicurato, attualmente pari a 148 200 franchi).

I disoccupati restano assicurati contro gli infortuni anche durante il congedo, ragion per cui non devono chiedere la revoca della sospensione della copertura alla cassa malati. La condizione è però che non vi siano interruzioni tra la riscossione dell’indennità di disoccupazione e quella dell’indennità per l'altro genitore. 

Durante il congedo per l'altro genitore si resta affiliati alla previdenza professionale?

Sì.

La copertura assicurativa della previdenza professionale di cui beneficiano i salariati nel rapporto di lavoro è garantita alle stesse condizioni anche durante il congedo. Pur se, in linea di principio, il salario coordinato sul quale sono prelevati i contributi resta immutato, il lavoratore può sollecitarne una riduzione.

Per ogni genere di domanda riguardante l’importo dei contributi LPP del datore di lavoro e del lavoratore, è sempre consigliabile rivolgersi all’istituzione di previdenza competente.