L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo, ma al massimo a 220 franchi al giorno.
L’indennità giornaliera massima è versata ai salariati che conseguono un reddito mensile di almeno 8 250 franchi (8 250 franchi x 0,8 ÷ 30 giorni = 220 franchi al giorno) e ai lavoratori indipendenti che conseguono un reddito annuo soggetto all’AVS di almeno 99 000 franchi (99 000 franchi x 0,8 ÷ 360 giorni = 220 franchi al giorno).