Se durante il congedo di adozione il datore di lavoro continua a versare un salario, la CFC versa l’indennità al datore di lavoro.
In caso di disaccordo con il datore di lavoro o in situazioni particolari, l’avente diritto può chiedere che la CFC gli versi direttamente l’indennità. Sono considerate situazioni particolari, per esempio, l’insolvenza del datore di lavoro o ritardi nel pagamento del salario oppure l’esigenza che questi non venga a conoscenza di fatti concernenti un’altra attività lucrativa (ammontare del salario, attività indipendente ecc.).
Il/La salariato/a può esigere che l’indennità venga versata ai suoi familiari aventi diritto a prestazioni di mantenimento o di assistenza.
L’indennità di adozione è versata posticipatamente dopo la fruizione del-
l’ultimo giorno di congedo o dopo la scadenza del termine quadro di un anno.
L’indennità di adozione può anche essere versata all’estero.