Tramite il datore di lavoro o la Cassa di compensazione.
Se, durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità, la madre continua a percepire il suo salario, la Cassa di compensazione versa l'indennità di maternità al datore di lavoro.
In caso di controversia con il datore di lavoro o se circostanze particolari lo giustificano, la madre può chiedere alla Cassa di compensazione di versarle direttamente l'indennità di maternità. Tra le circostanze particolari vi sono l'insolvenza del datore di lavoro, un suo ritardo nei versamenti o il fatto che egli non debba venire a conoscenza di dettagli concernenti un'altra attività lucrativa esercitata dalla madre (ammontare del salario, esercizio di un 'attività lucrativa indipendente ecc.).
In tutti gli altri casi, la Cassa di compensazione versa l'indennità di maternità direttamente alla madre o alla persona legittimata a riceverla. La madre può chiedere che l'indennità sia versata ai familiari aventi diritto al mantenimento o all'assistenza.
L'indennità di maternità è versata alla fine del mese. Se inferiore ai 200 franchi mensili, essa è versata alla fine del congedo di maternità.