Avvio contenuto

Indennità in caso di maternità

Chi ha diritto all'indennità?

Hanno diritto all'indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino:

  • esercitano un'attività lucrativa dipendente;
  • esercitano un'attività lucrativa indipendente;
  • collaborano nell'azienda appartenente al coniuge, alla famiglia o al convivente e ricevono un salario in contanti;
  • sono disoccupate e ricevono già un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o adempirebbero le condizioni che vi danno diritto;
  • per malattia, infortunio o invalidità, sono incapaci al lavoro e percepiscono dunque un'indennità giornaliera da parte di un'assicurazione sociale o privata, a condizione che questa indennità sia stata calcolata sulla base di un salario guadagnato in precedenza;
  • hanno un contratto di lavoro valido, ma il cui diritto alla continuazione del versamento del salario o al versamento dell'indennità giornaliera è giunta a termine.

Concernente la protezione delle lavoratrici in caso di maternità si veda il promemoria della Segreteria di Stato dell'economia SECO:
Pianificazione del tempo di lavoro e maternità

Quali sono le condizioni di diritto?

L'avente diritto puo percepire l'indennità di maternità se:

  • era assicurata obbligatoriamente ai sensi della Legge sull'AVS durante i nove mesi precedenti la nascita del bambino. In caso di parto prematuro questo periodo è ridotto a:
    • 6 mesi in caso di parto prima del settimo mese di gravidanza;
    • 7 mesi in caso di parto prima dell'ottavo mese di gravidanza;
    • 8 mesi in caso di parto prima del nono mese di gravidanza, e
  • durante questo periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

Sono riconosciuti anche i periodi d’assicurazione e di esercizio di un’attività lucrativa compiuti nel Regno Unito oppure in Stati dell’UE o dell’AELS.

Quando inizia e quando si estingue il diritto all’indennità di maternità?

Il diritto all’indennità di maternità inizia il giorno del parto e termina al più tardi dopo 14 settimane o 98 giorni. Se, durante questo periodo, la madre riprende l’attività lucrativa a tempo pieno o parziale oppure decede, il diritto all’indennità si estingue prima.

In caso di decesso della madre il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, il diritto all’indennizzo viene prolungato per il genitore superstite (padre o moglie della madre), se le condizioni per il diritto sono adempiute.

Si ha diritto a un prolungamento del versamento dell’indennità di maternità, se il neonato deve rimanere per un lungo periodo in ospedale?

Il diritto all’indennità può essere prolungato, se il bambino deve rimanere in ospedale per più di 14 giorni direttamente dopo il parto. La durata del diritto è prolungata per il numero di giorni di ospedale, ma al massimo di 56 giorni. Il diritto a un prolungamento sussiste se al termine del congedo di maternità la madre riprende un’attività lucrativa. A tal fine, nel modulo di richiesta bisogna indicare la durata della degenza in ospedale, allegare un certificato medico e fornire il giustificativo necessario sulla prosecuzione dell’attività lucrativa. 

Tale diritto sussiste inoltre se la madre beneficia di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che alla nascita non siano ancora state esaurite le indennità giornaliere e che non sia scaduto il termine quadro.

Come viene calcolata l'indennità?

L'indennità di maternità è versata come indennità giornaliera ed ammonta all'80 % del reddito medio dell'attività lucrativa percepito prima del parto, ma al massimo a 220 franchi al giorno. L'indennità giornaliera massima è versata a chi guadagna un reddito mensile di 8 250 franchi (8 250 franchi x 0.8 / 30 giorni = 220 franchi al giorno) o, nel caso di una lavoratrice indipendente, un reddito annuo di 99 000 franchi (99 000 franchi x 0.8 / 360 giorni = 220 franchi al giorno).

E quando esiste un concorso di prestazioni con altre assicurazioni sociali?

L'indennità di maternità ha la priorità se al momento del parto sussiste un diritto ad un'indennità giornaliera delle seguenti assicurazioni:

  • assicurazione contro la disoccupazione
  • assicurazione invalidità
  • assicurazione contro gli infortuni
  • assicurazione militare, o ad una 
  • indennità per persone prestanti servizio

essa corrisponde almeno all'indennità versata fino a quel momento.

Come far valere il diritto all'indennità di maternità?

Il diritto all'indennità di maternità può essere richiesto dalle seguenti persone presso la Cassa di compensazione AVS competente:

  • la madre
    attraverso il datore di lavoro, se esercita un'attività lucrativa dipendente;
    rivolgendosi direttamente alla Cassa di compensazione AVS, se esercita un'attività lucrativa indipendente se è disoccupata o incapace al lavoro;
  • il datore di lavoro
    se la madre non esercita il suo diritto attraverso il datore di lavoro (v. sopra) e questo versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità;
  • i familiari
    se la madre non adempie ai suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.

Per le madri che, al momento del parto, erano impiegate, disoccupate o incapaci al lavoro l'attuale risp. l'ultimo datore di lavoro deve fornire un attestato in cui specifichi:

  • la durata del rapporto di lavoro;
  • il salario determinante per il calcolo dell'indennità di maternità e
  • l'ammontare del salario da lui versato durante il periodo in cui è stata versata l'indennità.

Il diritto all'indennità di maternità può essere richiesto durante i 5 anni dopo le 14 settimane del congedo di maternità. Al termine di questo periodo il diritto si estingue.

Vengono dedotti anche i contributi AVS/AI e IPG?

Sì.

L'indennità di maternità versata direttamente all'avente diritto in sostituzione del salario conta come reddito, da cui devono essere dedotti i contributi AVS/AI e IPG. Ai lavoratori salariati è inoltre dedotto il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione. Come qualsiasi altro reddito, l'importo dell'indennità di maternità direttamente versata all'avente diritto è pertanto registrato nel Conto Individuale AVS, che le Casse di compensazione gestiscono per ciascun assicurato. In questo modo verrà presa in considerazione per il calcolo di rendite future. Ulteriori informazioni sull'obbligo contributivo possono essere richieste presso le Casse di compensazione.

Come viene versata l'indennità?

Tramite il datore di lavoro o la Cassa di compensazione.

Se, durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità, la madre continua a percepire il suo salario, la Cassa di compensazione versa l'indennità di maternità al datore di lavoro.

In caso di controversia con il datore di lavoro o se circostanze particolari lo giustificano, la madre può chiedere alla Cassa di compensazione di versarle direttamente l'indennità di maternità. Tra le circostanze particolari vi sono l'insolvenza del datore di lavoro, un suo ritardo nei versamenti o il fatto che egli non debba venire a conoscenza di dettagli concernenti un'altra attività lucrativa esercitata dalla madre (ammontare del salario, esercizio di un 'attività lucrativa indipendente ecc.).

In tutti gli altri casi, la Cassa di compensazione versa l'indennità di maternità direttamente alla madre o alla persona legittimata a riceverla. La madre può chiedere che l'indennità sia versata ai familiari aventi diritto al mantenimento o all'assistenza.

L'indennità di maternità è versata alla fine del mese. Se inferiore ai 200 franchi mensili, essa è versata alla fine del congedo di maternità.

Le madri restano assicurate contro gli infortuni?

Sì.

Durante il congedo di maternità, le lavoratrici che percepiscono un'indennità di maternità restano obbligatoriamente assicurate all'assicurazione infortuni pur essendo esonerate dal versamento dei premi corrispondenti.

Se, durante il congedo di maternità, il datore di lavoro versa un salario più elevato dell'indennità di maternità, egli è tenuto a versare i premi LAINF calcolati sulla differenza tra l'indennità di maternità e il salario versato (fino al raggiungimento del guadagno massimo assicurato LAINF, attualmente di 148 200 franchi).

Anche le donne disoccupate restano assicurate contro gli infortuni durante il congedo di maternità. Da questo punto di vista, ma solo nel caso in cui non avvenga un'interruzione tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e quella di maternità, esse non devono revocare la sospensione della copertura degli infortuni annunciata all'assicuratore malattia.

La copertura assicurativa della previdenza professionale persiste?

Sì.

La copertura assicurativa della previdenza professionale di cui beneficiano le lavoratrici nel rapporto di lavoro è garantita alle stesse condizioni anche durante il congedo di maternità. Pur se, in principio, il salario coordinato sul quale sono prelevati i contributi resta immutato, la lavoratrice può sollecitarne una sua riduzione.

Per ogni genere di domanda riguardante l'importo dei contributi LPP del datore di lavoro e della lavoratrice, è sempre consigliabile di rivolgersi all'istituzione di previdenza competente. Nessun contributo LPP è prelevato dall'indennità di maternità.