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Prestazioni complementari annue

Chi a diritto alle PC annue?

Le prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC) sono d'ausilio quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell'assicurato.

Le prestazioni complementari sono concesse alle persone:

  • che hanno un proprio diritto a una rendita dell'AVS (anche in caso di una rendita anticipata), a una rendita dell'AI, a un assegno per grandi invalidi dell'AI a partire dal compimento del 18° anno d'età o che beneficiano di un'indennità giornaliera dell'AI durante almeno sei mesi;
  • che sono domiciliate in Svizzera e vi dimorano effettivamente e
  • che sono cittadini o cittadine svizzeri. Possono ricevere le PC anche stranieri che vivono ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni, oppure, se rifugiati o apolidi, da cinque anni. Di regola le PC sono concesse senza periodo di carenza ai cittadini o alle cittadine di uno Stato membro dell'UE cui è applicabile l'accordo sulla libera circolazione delle persone (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Il diritto a prestazioni complementari inizia il primo giorno del mese in cui è stata inoltrata la richiesta e se soddisfano tutte le premesse per la sua assegnazione. Il diritto si estingue alla fine del mese in cui una delle premesse non è più soddisfatta.

Le persone che non hanno diritto a una rendita perché non hanno versato contributi all'AVS/AI o l'hanno fatto per troppo poco tempo possono far valere un diritto alle PC se soddisfano determinate premesse.

Come vengono calcolate le PC?

Le prestazioni complementari annue corrispondono alla differenza fra le spese riconosciute e i redditi computabili. In questo contesto bisogna distinguere tra persone che vivono a casa e persone che vivono in un istituto.

Nel caso di coppie sposate di cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale la PC annua viene calcolata separatamente per ogni coniuge. I redditi computabili e la sostanza della coppia vengono imputati in parti uguali ad entrambi i coniugi.

Se il reddito o la sostanza di un beneficiario di PC si riduce o aumenta notevolmente, la PC viene adeguata anche nel corso dell'anno civile.

Altre informazioni ed esempi di calcolo: 

Quale sono le spese riconosciute?

Vengono riconosciute le seguenti spese:

  • spese di natura professionale fino ad un importo pari al reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa;
  • costi di manutenzione di edifici e tassi ipotecari fino ad un importo pari al ricavo lordo dell'immobile;
  • importo forfettario annuo per l'assicurazione malattie obbligatoria fissato dalla Confederazione per ogni singolo Cantone;
  • contributi all'AVS/AI/IPG;
  • contributi di mantenimento pagati in virtù del diritto di famiglia, per es. gli alimenti.

Sono riconosciute le seguenti spese per persone che vivono in casa:

  • il fabbisogno vitale minimo annuo;
  • la pigione annua e le spese condominiali di un appartamento. Per persone che vivono in un immobile di loro proprietà viene conteggiato come pigione il valore locativo.

Nel caso di persone che vivono in un istituto o in un ospedale vengono riconosciute le spese seguenti:

  • la tassa giornaliera. I Cantoni possono fissare un importo massimo;
  • l'importo per spese personali come l'acquisto di abiti, prodotti per l'igiene del corpo, giornali, imposte, ecc. I Cantoni fissano quest'importo.

Quale sono i redditi computabili?

Sono computati interamente come reddito:

  • le rendite dell'AVS, dell'AI, della Cassa pensioni (previdenza professionale), dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni come anche delle assicurazioni sociali straniere. Vengono prese in considerazione le rendite dell'anno in corso;
  • i redditi provenienti dalla sostanza come interessi, pigioni, subaffitti, fitti o usufrutti;
  • il valore locativo della propria abitazione;
  • i contributi di mantenimento pagati in virtù del diritto di famiglia come gli alimenti;
  • le prestazioni sostitutive come le indennità giornaliere pagate da Casse malati, dall'assicurazione invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dall'assicurazione contro gli infortuni;
  • le prestazioni periodiche dei datori di lavoro;
  • il reddito del lavoro di beneficiari di un'indennità giornaliera dell'AI;
  • le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
  • una parte del consumo della sostanza

È computato per due terzi il reddito proveniente da un'attività lucrativa.

Non sono computati come reddito:

  • le prestazioni dei parenti; le prestazioni pubbliche o private assistenziali e dell'aiuto sociale;
  • gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali (eccetto chi soggiorna in istituti);
  • le borse di studio e altri sostegni finanziari per la formazione.

Come far valere il diritto alle PC?

Chi vuol far valere il proprio diritto ad una prestazione complementare deve annunciarsi presso gli Uffici PC competenti dove potrà ritirare anche i formulari ufficiali per la richiesta. Una volta compilati, questi ultimi possono essere inoltrati da una persona avente diritto, dal suo rappresentante o da parenti stretti.

L'Ufficio PC comunica per iscritto la decisione relativa alle prestazioni complementari. La persona interessata può opporsi alla decisione.

Di solito gli organi per prestazioni complementari si trovano presso la Cassa di compensazione del Cantone di residenza.

Qual'è l'obbligo del beneficiario?

L'obbligo d'informare.

Esiste il cosidetto obbligo d'informare. Ogni cambiamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante economica devono essere comunicate immediatamente all'Ufficio di esecuzione. Lo possono fare i beneficiari di PC, il loro rappresentante legale, una terza persona oppure le autorità. Fanno parte dei cambiamenti:

  • cambiamenti d'indirizzo
  • cambiamenti della pigione
  • inizio o fine di un impiego
  • aumento di una prestazione del datore di lavoro attuale o di quello precedente, di una cassa pensioni o di un istituto di previdenza
  • eredità o donazione
  • cessione dei beni
  • vendita di un bene immobile
  • ricovero o dimissione in/da un ospedale o in un istituto
  • inizio della concessione di prestazioni regolari da parte di una Cassa malati

Chi non annuncia tali cambiamenti o fornisce dati falsi nella domanda di PC deve restituire le prestazioni indebitamente riscosse.

Esistono altre prestazioni per i beneficiari?

Esenzione dall'obbligo di pagare la tassa di ricezione per radio e TV.

I beneficiari di prestazioni complementari AVS o AI sono esentati dall'obbligo di pagare la tassa di ricezione radiotelevisiva. La decisione relativa al diritto alle prestazioni complementari deve essere inoltrata all'ufficio di riscossione SERAFE SA. La richiesta di esenzione dal pagamento della tassa di ricezione può essere presentata a quest' ultimo già prima di aver ricevuto la decisione relativa alle PC.

Indirizzo:
SERAFE SA
Organo di riscossione svizzero per il canone radiotelevisivo
Casella postale
8010 Zurigo
www.serafe.ch