Avvio contenuto

UE/AELS

Al giorno d'oggi, le attività lavorative transfrontaliere fanno parte della vita quotidiana professionale in Europa. Dall'entrata in vigore dell' accordo sulla libera circolazione delle persone tra la comunità europea e la Svizzera del 1° giugno 2002 (ALC), i regolamenti dell'UE sono determinanti nell'ambito della coordinazione dei sistemi della sicurezza sociale.

A partire dal 1° aprile 2012 sono in vigore i regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 per il coordinamento in materia di sicurezza sociale applicabili alle relazioni tra la Svizzera e gli Stati dell'UE.

Dal 1º gennaio 2015, si applicano anche le modifiche apportate dai regolamenti (UE) n. 1244/2010, (UE) n. 465/2012 e (UE) n. 1224/2012. Dal 1º gennaio 2016, nei rapporti tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) si applicano i regolamenti.

Con i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si applicano le stesse regole di coordinamento sia nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE che in quelli tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS.

I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 non si applicano invece alle situazioni che riguardano al contempo la Svizzera, l’UE e l’AELS, poiché non esiste un «accordo quadro».

L’ALC e la Convenzione AELS non sono infatti correlati e il loro campo d’applicazione si limita ai cittadini degli Stati contraenti del rispettivo accordo. Le disposizioni dell’ALC non si applicano quindi, per esempio, a un cittadino del Liechtenstein che risiede in Austria e lavora in Svizzera.

L’Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è stato esteso alla Croazia. I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 si applicano quindi alle relazioni della Svizzera con la Croazia a partire dal 1º gennaio 2017.

Troverete altre informazioni nei fogli informativi e nei testi delle convenzioni:

Lei è un datore di lavoro?

Attività fuori dalla Svizzera in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

Se lei occupa permanentemente dei lavoratori in un paese che non è la Svizzera, quest'ultimi non sono più soggetti all'assicurazione sociale svizzera, ma da questo momento sottostanno al sistema assicurativo dello Stato dove svolgono l'attività.

Se lei occupa dei lavoratori per un periodo limitato fuori dalla Svizzera, quest'ultimi restano assicurati di regola in Svizzera. In questo caso si parla di distacco.

I lavoratori restano assicurati in Svizzera se:

  • persiste presso di lei un rapporto di lavoro;
  • lei paga lo stipendio ed i contributi sociali in Svizzera;
  • hanno la nazionalità di uno Stato membro dell'UE/AELS o svizzera e lavorano in uno Stato membro dell'UE/AELS.

Troverete ulteriori informazioni relativi all'assoggettamento al sistema assicurativo nei documenti seguenti:

Lei è lavoratore?

Attività fuori dalla Svizzera in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

Se lei svolge permanentemente un'attività lucrativa fuori dalla Svizzera, non è più assicurato in Svizzera ma nel paese in questione dall'inizio dell'attività lavorativa.

Se lei lavora per un datore di lavoro svizzero in un paese che non è la Svizzera per un periodo limitato, resta assicurato in Svizzera. In questo caso si parla di distacco. Resta assicurato in Svizzera se:

  • lei ha un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero;
  • il suo datore di lavoro continua a pagare il suo stipendio;
  • il suo datore di lavoro deduce dal suo stipendio i contributi sociali;
  • lei ha la nazionalità di uno Stato membro dell'UE/AELS o svizzera e lavora in uno Stato membro dell'UE/AELS.

Troverete ulteriori informazioni relativi all'assoggettamento al sistema assicurativo nei documenti seguenti:

Lei svolge un’attività come indipendente?

In qualità di indipendente in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

Se lei esercita un'attività indipendente fuori dalla Svizzera, non è più soggetto all'assicurazione sociale svizzera, ma al sistema assicurativo dello Stato dove svolge l'attività. Se lei esercita la sua attività di indipendente in Svizzera e in diversi Paesi membri dell'UE o dell'AELS, è soggetto conformemente ai regolamenti in vigore tra gli Stati UE o AELS e la Svizzera. Si informi nel paese in questione per sapere in quale ambito è assicurato.

Se accetta solamente delle attività limitate fuori dalla Svizzera, resta assicurato in Svizzera. In questo caso si parla di distacco. Resta assicurato in Svizzera se:

  • lei svolge un'attività indipendente in Svizzera;
  • lei paga in tempo utile i contributi sociali alla Cassa di compensazione competente e
  • lei lavora in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

Troverete ulteriori informazioni relativi all'assoggettamento al sistema assicurativo nei documenti seguenti:

Lei è artista o musicista?

Ingaggi fuori dalla Svizzera in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

In qualità di artista o musicista si esibisce anche fuori dalla Svizzera. Se risiede in Svizzera, continuerà ad essere assicurato in Svizzera durante le esibizioni all'estero (per es. AVS, AD, Cassa malati) se:

  • lei lavora presso un datore di lavoro svizzero, il quale paga i contributi sociali alla Cassa di compensazione competente, oppure
  • lei lavora come indipendente e paga i contributi sociali alla Cassa di compensazione competente e
  • lei ha la nazionalità di un Paese dell'UE/AELS o svizzera.

Evitare il doppio pagamento di contributi

Mandanti richiedono spesso una prova d'assicurazione in Svizzera. In questo caso lei può utilizzare il certificato di distacco (modulo A1). I mandanti non possono pertanto dedurre dall'onorario i contributi sociali poiché lei è già assicurato in Svizzera. Senza il certificato di distacco rischia in alcuni casi di non potersi esibire fuori dalla Svizzera.

Informazione diretta tramite la Cassa di compensazione

Voglia contattare direttamente la sua Cassa di compensazione nei seguenti casi:

  • per un'esibizione in uno Stato membro dell'UE o AELS se lei non ha la nazionalità svizzera o quella di uno Stato membro dell'UE o AELS nonché
  • per un'esibizione fuori dall'UE o dall'AELS indipendentemente dalla cittadinanza.

La sua Cassa di compensazione la informa se e a quali condizioni è possibile restare affiliati all'assicurazione sociale svizzera se si lavora all'estero.

Per i dettagli sull'assoggettamento all'assicurazione sociale, legga qui: 

Cos’è un certificato di distacco?

Il modulo A1 è un formulario dell'Unione europea (UE) e dell'AELS. Con questo formulario il lavoratore o l'indipendente può dimostrare che è affiliato al sistema di sicurezza sociale di un determinato Stato membro dell'UE o dell'AELS oppure all'assicurazione sociale svizzera. Tutti i Paesi dell'UE come pure la Svizzera utilizzano il formulario A1 nella lingua ufficiale del rispettivo paese.


Nell'ambito di un'occupazione transfrontaliera o di un'attività come indipendente, la cassa di compensazione competente rilascia il certificato A1. Questo documento attesta l'applicazione delle disposizioni legali svizzere per dei distacchi e in caso di attività simultanee in diversi Stati. Serve come prova nei riguardi delle istituzioni d'assicurazione sociale degli altri paesi partecipi.

Raccomandiamo di richiedere tempestivamente alla cassa di compensazione competente, con il rispettivo formulario di richiesta A1, il certificato di distacco prima dell'inizio dell'occupazione o dell'attività come indipendente nei Paesi membri dell'UE o dell'AELS.

I coniugi senza attività lucrativa che accompagnano all'estero una persona distaccata, possono aderire all'AVS obbligatoria tramite richiesta. La domanda d'adesione dev'essere inoltrata al più tardi entro 6 mesi dal sussistere delle condizioni presso la cassa di compensazione competente per il distacco.

Cos'è una proroga del distacco (solamente per gli Stati dell'AELS)?

Il lavoratore può essere distaccato al massimo per un periodo di 24 mesi consecutivi in uno Stato dell’UE e al massimo 12 mesi in uno Stato dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). I distacchi limitati per i quali fin dall’inizio si può prevedere che la durata supererà 24 mesi (UE) risp. 12 mesi (AELS) devono essere annunciati all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) a Berna. Per ogni caso specifico L'UFAS esamina con l'istituzione sociale competente dello Stato estero se può essere concluso un accordo speciale.