Navigazione Breadcrumb

Pagina iniziale ... Assicurazioni sociali > Glossario
Avvio contenuto

Glossario

Indennità in caso di maternità (IMat)

Le donne che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto all’indennità di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino. L’indennità per la perdita di guadagno ammonta all’80 % del reddito medio conseguito prima del parto, ma al massimo a 220 franchi al giorno. Se la madre riprende il lavoro prima, il diritto termina prematuramente. I fondi per l'indennità di maternità provengono dell'indennità di perdita di guadagno (IPG).

Opuscolo 6.02 - Indennità in caso di maternità