Grado d’invalidità
Il grado d’invalidità è un concetto economico, non medico. Il grado d’invalidità si ottiene dal confronto tra il reddito conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità (reddito senza invalidità) e quello che può ancora essere conseguito con l’invalidità (reddito d’invalido). Viene quindi quantificata in percentuale la perdita di guadagno provocata dal danno alla salute esistente. A seconda della percentuale di perdita di guadagno e dunque del grado d’invalidità, si ha diritto a un quarto di rendita, a una mezza rendita, a tre quarti di rendita o a una rendita intera.
Il grado d’invalidità determina il tipo di rendita AI per la quale sussiste un diritto, secondo le modalità seguenti:
grado d’invalidità almeno del 40 per cento = un quarto di rendita /
grado d’invalidità almeno del 50 per cento = mezza rendita /
grado d’invalidità almeno del 60 per cento = tre quarti di rendita /
grado d’invalidità almeno del 70 per cento = rendita intera.
Se il grado d’invalidità è inferiore al 40 per cento, non si ha diritto ad alcuna rendita AI.