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Glossario

Assicurazione invalidità (AI)

L’assicurazione invalidità (AI), obbligatoria a livello nazionale, permette ad assicurati invalidi di provvedere, completamente o in parte, al proprio sostentamento mediante provvedimenti d’integrazione. Se la (re)integrazione non è possibile o lo è solo in parte, l’AI versa una rendita (parziale). L’invalidità è definita come incapacità al lavoro completa o parziale (o come incapacità di svolgere le occupazioni abituali), causata da un’infermità fisica, psichica o mentale. Il danno alla salute è dovuto a un’infermità congenita, a una malattia o a un infortunio. Una rendita AI è concessa soltanto dopo aver esaminato tutte le possibilità d’integrazione. Il principio dell’integrazione è quindi chiaramente prioritario rispetto al versamento di una rendita.