Rendita d’invalidità
Una rendita d’invalidità può essere concessa solo se i provvedimenti d’integrazione non sono stati efficaci o non nella misura auspicata. L’importo della rendita AI è stabilito in base al grado d’invalidità, secondo le modalità seguenti:
grado d’invalidità almeno del 40 per cento = un quarto di rendita /
grado d’invalidità almeno del 50 per cento = mezza rendita /
grado d’invalidità almeno del 60 per cento = tre quarti di rendita;
grado d’invalidità almeno del 70 per cento = rendita intera.
Se il grado d’invalidità è inferiore al 40 per cento, non si ha diritto ad alcuna rendita AI.