Navigazione Breadcrumb

Pagina iniziale ... Assicurazioni sociali > Glossario
Avvio contenuto

Glossario

Reddito d’invalido

Per «reddito d’invalido» si intende il reddito che può essere conseguito in seguito all’insorgenza di un danno alla salute. Esempio Una persona che, in seguito a una malattia o un infortunio, è costretta in carrozzella, può comunque continuare a svolgere la sua professione precedente (attività amministrativa) e quindi conseguire anche lo stesso reddito. La persona in questione non subisce alcuna perdita di guadagno né è incapace al guadagno. Per un’altra persona con lo stesso problema di salute, ma che in precedenza era infermiera, la situazione è invece diversa, dato che non può più continuare a svolgere la professione precedente. In questo caso, si considera il reddito che la persona conseguiva prima che insorgesse il danno alla salute e quello che potrà conseguire a conclusione dei provvedimenti d’integrazione (p. es. una riformazione professionale quale assistente sociale). In base a questo confronto tra i due redditi, l’AI calcola il grado d’invalidità. A seconda di quest’ultimo, può sussistere il diritto a una rendita parziale dell’AI.