Reddito d’invalido
Per «reddito d’invalido» si intende il reddito che può essere conseguito in seguito all’insorgenza di un danno alla salute.
Esempio
Una persona che, in seguito a una malattia o un infortunio, è costretta in carrozzella, può comunque continuare a svolgere la sua professione precedente (attività amministrativa) e quindi conseguire anche lo stesso reddito. La persona in questione non subisce alcuna perdita di guadagno né è incapace al guadagno. Per un’altra persona con lo stesso problema di salute, ma che in precedenza era infermiera, la situazione è invece diversa, dato che non può più continuare a svolgere la professione precedente. In questo caso, si considera il reddito che la persona conseguiva prima che insorgesse il danno alla salute e quello che potrà conseguire a conclusione dei provvedimenti d’integrazione (p. es. una riformazione professionale quale assistente sociale). In base a questo confronto tra i due redditi, l’AI calcola il grado d’invalidità. A seconda di quest’ultimo, può sussistere il diritto a una rendita parziale dell’AI.