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Glossario

Indennità per l'altro genitore

Nel referendum del 27 settembre 2020 è stato accettato il congedo di paternità. I padri esercitanti un’attività lucrativa hanno diritto a due settimane di congedo di paternità (al massimo 14 indennità giornaliere) nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Per compensare la perdita di guadagno ricevono un’indennità pari all’80 per cento del reddito da lavoro medio soggetto all’AVS conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di 220 franchi al giorno. A seguito della riforma «Matrimonio per tutti», anche la moglie della madre del bambino ha diritto a un’indennità. Per questo motivo, dal 1° gennaio 2024 il termine «indennità di paternità» è sostituito con «indennità per l’altro genitore».

Opuscolo 6.04 - Indennità per l'altro genitore