Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani). L'entità delle prestazioni dipende dall'ammontare del reddito conseguito fino al pensionamento e dalla durata dei contributi versati. Di regola, tutte le persone domiciliate o che lavorano in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente nell'AVS.
L'AVS si basa sul sistema di ripartizione degli oneri: le generazioni attive finanziano i pensionati, mentre non ha luogo un accumulo di capitale. Sono soggetti all'obbligo contributivo tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. I contributi vengono pagati per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori. I lavoratori indipendenti assumono personalmente la totalità dei propri contributi, ma beneficiano di una tavola scalare. Anche le persone senza attività lucrativa domiciliate in Svizzera sono tenute a pagare un contributo secondo le loro condizioni sociali.