Secondo l'ammontare della perdita di guadagno in percento.
Per stabilire il grado d'invalidità l'AI distingue tra:
- persone che esercitano un'attività lucrativa,
- persone che non esercitano un'attività lucrativa, e
- persone che esercitano parzialmente un'attività lucrativa.
Per le persone che esercitano un'attività lucrativa l'Ufficio AI calcola il grado d'invalidità confrontando i redditi. Stabilisce dapprima il reddito potenziale che potrebbe essere realizzato senza il danno alla salute. Da questo importo detrae il reddito che può essere percepito in modo ragionevole con il danno alla salute e dopo l'attuazione dei provvedimenti d'integrazione (indipendentemente dal fatto che questo salario venga conseguito o meno). La differenza che ne risulta costituisce la perdita di guadagno indotta dall'invalidità. Se si trasforma in percentuale si ottiene il grado d'invalidità.
Esempio:
- Reddito senza invalidità: CHF 60 000.--
- Reddito con invalidità: CHF 20 000.--
- Perdita di guadagno: CHF 40 000.–
- Grado d’invalidità: 100 x 40 000.– ÷ 60 000.– = 67 % (arrotondato); rendita AI con una percentuale di rendita del 67 %.
Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa l'Ufficio AI calcola il grado d'invalidità con un confronto delle attività: specialisti dell'AI appurano sul posto in che misura l'invalidità incide nelle attività finora svolte, per esempio in ambito domestico.
Per le persone che esercitano parzialmente un'attività lucrativa l'Ufficio AI calcola il grado d'invalidità rispetto all'infermità nei due settori: nella vita professionale (perdita di guadagno) e nelle attività finora svolte (confronto delle attività).