Direttamente all’assicurato dietro presentazione di una fattura.
Il contributo per l'assistenza è versato direttamente all'assicurato dietro presentazione mensile di una fattura. Questa deve indicare le ore di lavoro effettivamente prestate, al massimo, negli ultimi 12 mesi.
L'assicurato finanzia unicamente le prestazioni d'aiuto fornite della persona assistente nell'ambito di un contratto di lavoro. L'assicurato ha pertanto il ruolo di datore di lavoro, mentre l'assistente è il suo dipendente. Gli aspetti inerenti al diritto del lavoro (per esempio il versamento del salario in caso di malattia, di vacanze o di ricovero in ospedale di lunga durata dell'assicurato, i termini di disdetta ecc.) sono regolati dalle parti contrattuali. Il rapporto di lavoro è soggetto alle disposizioni sul contratto di lavoro del Codice Civile. I contributi sociali (AVS ecc.) devono essere versati secondo le disposizioni legali come per qualsiasi altro impiego.
L'assistente non può essere il coniuge, né il partner registrato e neanche un parente in linea retta dell'assicurato. Non è riconosciuta nemmeno l'assistenza fornita durante un soggiorno ospedaliero (istituto, ospedale o clinica psichiatrica), semiospedaliero (laboratorio, centro diurno ecc.) o quella fornita da organizzazioni.