Chiunque richieda assegni familiari deve compilare l’apposito questionario. Con la richiesta vanno fornite tutte le indicazioni e giustificativi necessari:
- I salariati presentano la richiesta al datore di lavoro. Le Casse di compensazione per assegni familiari possono prevedere eccezioni. I salariati ricevono gli assegni familiari di regola dal datore di lavoro con lo stipendio. Gli assegni familiari versati sono compensati con i contributi dovuti alle Casse di compensazione per assegni familiari.
- I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo e gli indipendenti presentano la richiesta alla Cassa di compensazione per assegni familiari cui sono affiliati. Essi ricevono gli assegni familiari direttamente dalla Cassa di compensazione per assegni familiari.
- Le persone senza attività lucrativa si rivolgono di regola alla Cassa cantonale di compensazione AVS del Cantone di domicilio. Essi ricevono gli assegni familiari di regola direttamente dalla Cassa cantonale di compensazione.
Il diritto al versamento degli assegni familiari può essere fatto valere a posteriori, ma al massimo per i cinque anni precedenti la richiesta. Questo termine si applica per tutti i diritti a partire dal 1° gennaio 2009. Per i diritti precedenti si applicano, secondo il diritto cantonale, unicamente i termini stabiliti nelle leggi cantonali allora in vigore.
Cambiamenti della situazione personale, finanziaria e professionale che influiscono sul diritto alle prestazioni e sulla loro entità devono essere comunicati spontaneamente al datore di lavoro o alla Cassa di compensazione per assegni familiari competente. Questo vale anche per i cambiamenti che incidono sulla graduatoria degli aventi diritto. Vanno comunicati, per es.:
- la nascita o il decesso di un figlio o la partenza del figlio dalla Svizzera;
- l’inizio, l’interruzione o la conclusione della formazione di un figlio;
- la separazione o il divorzio dei genitori o cambiamenti nell’autorità parentale;
- l’inizio di un’attività lucrativa da parte del secondo genitore o il cambiamento del Cantone, in cui lavora il secondo genitore o in cui vive il figlio;
- nel caso degli assegni familiari versati a persone senza attività lucrativa vanno comunicati i cambiamenti di reddito e la nascita di un diritto in seguito all’esercizio di un’attività lucrativa.
La riscossione indebita di prestazioni e la violazione dell’obbligo d’informare sono punibili. Gli assegni familiari ricevuti indebitamente vanno restituiti.