In linea di principio danno diritto agli assegni familiari tutti i figli per i quali si assumono le spese di mantenimento:
- i figli propri, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno o che si tratti di figli adottati;
- i figliastri che vivono in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi hanno vissuto fino alla maggiore età;
- gli affiliati per i quali i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione;
- i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questo provvede prevalentemente al loro mantenimento.
Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno. Se più persone soddisfano le condizioni per il diritto algi assegni familiari, la graduatoria, determinante non soltanto per i genitori ma anche per altri aventi diritto, è la seguente:
- La persona che esercita un'attività lucrativa.
- La persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio.
- In caso di autorità parentale comune o se nessuno degli aventi diritto ha l'autorità parentale, è considerata avente diritto in primo luogo la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; in caso di separazione o di divorzio, il diritto agli assegni familiari spetta dunque in primo luogo al genitore che si occupa del figlio.
- Se entrambi i genitori vivono con il figlio (il che è di regola il caso quando i genitori sono sposati), la precedenza è data al genitore che lavora nel Cantone di domicilio del figlio.
- Se entrambi i genitori o nessuno dei due lavora nel Cantone di domicilio del figlio, gli assegni familiari sono versati alla persona con il reddito AVS più elevato.
Se l'importo cantonale previsto per il primo avente diritto è inferiore a quello spettante al secondo in virtù della LAF, quest'ultimo ha diritto al versamento dell'importo differenziale. Il diritto all'importo differenziale sussiste anche nel caso contrario, ossia se l'assegno secondo la LAF spettante al primo avente diritto è inferiore all'importo cantonale previsto per il secondo avente diritto.
Gli assegni familiari e l'importo differenziale devono essere trasferiti, in aggiunta ai contributi di mantenimento, alla persona che si occupa del figlio. Se non vengono utilizzati per provvedere ai bisogni del figlio, gli assegni familiari possono essere versati direttamente a quest'ultimo o alla persona che ne ha l'affidamento.
L'opuscolo informativo contiene alcuni esempi: